Provvedimenti

Gli atti amministrativi dell’IRPET sono emanati dai soggetti competenti (Comitato di Indirizzo e Controllo, Direttore, dirigenti) secondo quanto stabilito in materia dalla legge di ordinamento dell’IRPET, di cui alla pagina Regolamenti e dal regolamento di organizzazione. La pubblicazione degli atti è disposta nei casi e con le modalità previste dalla L.R. 23.4.2007, n. 23, dal regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni e dalla direttiva in materia di banca dati degli atti amministrativi. In particolare, gli atti non soggetti a pubblicità e quelli esclusi dalla pubblicità sono individuati ai sensi di quanto stabilito all’art. 3, comma 2, ed all’art. 6 del regolamento ed agli articoli 5 e 6 della direttiva.

 

BANCA DATI AMMINISTRATIVA

 

In questa sezione di “Amministrazione Trasparente” le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo (18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis (1) ); e agli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ( ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 )

 

(1) Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l’art. 42, comma 2) che “Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.”