Compensi dei Revisori dei Conti

Ai sensi degli art. 13 c.4 e 14 della Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 59 recante l’Ordinamento dell’IRPET:
Art. 13 – Indennità di carica e gettone di presenza 
comma 4. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

 

Art. 14 – rimborsi spese
1. Al Presidente e agli altri membri del Comitato di indirizzo e controllo, al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori dei conti, al Presi dente ed agli altri membri del Comitato scientifico , qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori del comune ove ha sede l’Istituto , spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento nella misura stabilita per i dirigenti regionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l’Istituto, è dovuto inoltre il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organismi, nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Il rimborso non compete nel caso in cui tali soggetti debbano comunque recar si nel comune in cui ha sede l’Istituto per il compimento di doveri inerenti la propria attività lavorativa.
I compensi vengono corrisposti in un’unica soluzione nell’anno.