OIV

OIV – Art.10, c.8 lettera c)

 

 

Organismo Indipendente di Valutazione
L’art. 20 della legge regionale 1/2009 prevede che con specifico regolamento venga disciplinata l’istituzione di un unico organismo
indipendente di valutazione (OIV) per il personale della Giunta e degli Enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione.
Con il capo III-bis del D.P.G.R. 24 marzo 2010, n. 33/R (inserito con il D.P.G.R. 14 febbraio 2011 n. 6/R), ed in particolare con l’art. 28 decies è stato istituito l’OIV unico cui sono attribuite le seguenti funzioni:

  • a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione
  • b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa
  • c) validare la relazione sulla qualità della prestazione
  • d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione
  • e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti
  • f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza
  • g) valutare gli esiti di eventuali rilevazioni sul clima organizzativo promosse dall’amministrazione.

 

Per informazioni sull’O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione) competente per IRPET: http://www.regione.toscana.it/-/oiv