Legge Regionale 29 luglio 1996, n.59 e ss.mm.ii. «Ordinamento dell’IRPET» art. 3, 9 e 9bis
Il Direttore dell’Istituto è annoverato tra gli organi dell’Ente (art. 4).
Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente.
L’incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura (art. 9).
Ai sensi dell’art. 9 bis della citata legge, il Direttore rappresenta legalmente l’Istituto e cura i rapporti con gli organi della Regione.
Al Direttore compete la direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell’Istituto. A tal fine il Direttore:
a) propone il programma di attività al Comitato di indirizzo e controllo;
b) elabora la relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto;
c) adotta il budget economicoe il bilancio di esercizio;
d) approva i regolamenti dell’Istituto;
d bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
e) approva la dotazione organica, dispone l’organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
f) dispone in ordine alla accettazione di donazioni, oblazioni, contributi;
g) dispone l’affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni.
Direttore: Nicola SCICLONE
Curriculum Vitae
Decreto Nomina Direttore
Compensi del Direttore
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o di cause di incompatibilità (Dlgs. 39/2013, art. 20, comma 1)
Dichiarazione annuale 2025 sulla insussistenza di cause di inconferibilità e/o di cause di incompatibilità sopravvenute (Dlgs. 39/2013, art. 20, comma 2)