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Il Consiglio di amministrazione dell’IRPET, con deliberazione n. 7 adottata il 19 giugno 2009, ha proceduto alla revisione del Disciplinare per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, approvato il 19 dicembre 2007 ai sensi di quanto previsto all’art. 59 della L.R. 28 del 2007 e nel rispetto di quanto disposto all’art. 125 del D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).
Successivamente all’approvazione, il panorama normativo di riferimento si è ampliato sia a livello nazionale che regionale. Sul piano nazionale sono subentrate modifiche al testo del Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato con D.Lgs. 11.9.2008, n. 152, e varie sono state le indicazioni dettate nella prassi amministrativa, rispettivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, sulla corretta applicazione ed interpretazione della disciplina legislativa, anche alla luce delle comunicazioni interpretative della Commissione Europea.
In ambito regionale le novità più rilevanti si sono avute nel corso del 2008. Regione Toscana, dopo aver introdotto con L.R. 29.2.2008, n. 13 alcune integrazioni e modifiche alla sopra citata L.R. 38 del 2007, ha provveduto all’emanazione della disciplina di dettaglio della materia, prima con DPGR 27.5.2008, n. 30/R, recante il Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007 e quindi con DPGR 7.8.2008, n. 45/R, recante il Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007.
È stata così introdotta una serie di disposizioni attuative che, in maniera diretta o riflessa, interessano le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture e che pongono specifici vincoli a carico degli enti dipendenti regionali, tra cui IRPET. Al fine di conformare il Disciplinare dell’Istituto a tale nuovo assetto normativo, si è reso quindi necessario procedere ad un aggiornamento del testo. Nell’occasione si è altresì inteso perseguire un ulteriore e altrettanto fondamentale obiettivo, la semplificazione del procedimento, con l’obiettivo di snellire e non aggravare la procedura, nella duplice finalità di renderla funzionale all’interno dell’organizzazione dell’Istituto, così da rispondere in modo più tempestivo ed efficace alle necessità che si presentano, e di garantirne la chiarezza agli operatori economici interessati, nel rispetto del principio di trasparenza.
Le innovazioni più significative sono di seguito riportate.
a) A fronte della precedente previsione di tre tipologie di scelta del contraente in relazione all’importo dell’affidamento (superiore a 100.000 euro; pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro; inferiore a 20.000 euro) è stata introdotta, in analogia alla disciplina nazionale e regionale, un’unica bipartizione legata alla soglia dei 20.000 euro. Sopra tale soglia è prevista una procedura negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio regionale dei Contratti; per importi contrattuali stimati inferiori a 20.000 euro è invece stabilita la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto.
b) Per importi contrattuali stimati pari o superiori a 20.000 euro, al fine di contenere la complessità e l’ampiezza delle procedure di affidamento entro le disponibilità organizzative e funzionali dell’Istituto, è inserita la facoltà di limitare a un livello adeguato il numero dei soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di affidamento, attraverso il metodo del sorteggio informatico degli operatori economici interessati, quale meccanismo di selezione trasparente e non discriminatorio, ritenuto valido e corretto nelle stesse circolari interpretative comunitarie.
c) Riguardo gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 20.000 euro, l’affidatario viene individuato tra i soggetti iscritti nell’elenco degli operatori economici dell’IRPET (elenco già istituito a cui finora si faceva riferimento per gli affidamenti di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a 100.000 euro), mentre marginali ed eccezionali sono le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad operatori non iscritti nell’elenco.
d) E’ stata rivista la disciplina dei controlli sugli operatori economici, nella duplice ottica di una semplificazione delle procedure, tale da non compromettere le esigenze di celerità nell’acquisizione di servizi, lavori e forniture di modico importo, e di un più efficace controllo sugli operatori economici affidatari, in conformità agli obiettivi indicati dalla normativa nazionale e regionale di riferimento. In particolare, per gli affidamenti diretti agli operatori economici iscritti all’elenco, è stato disposto, a fronte del controllo a campione precedentemente previsto, un controllo puntuale in sede di iscrizione nell’elenco stesso, così da escludere le difficoltà determinate dall’effettuazione dei controlli al momento dell’affidamento. In tale sede, infatti, si provvederà esclusivamente ad accertare il mantenimento dei requisiti già verificati attraverso l’acquisizione della visura camerale aggiornata presso la Camera di Commercio.
A seguito della revisione del Disciplinare saranno a breve oggetto di modifiche ed integrazioni altri documenti concernenti le procedure di affidamento, tra i quali la direttiva in materia di Elenco degli operatori economici, la modulistica con la quale è richiesta l’iscrizione all’elenco e quella con cui effettuare le dichiarazioni sostitutive.