L’art. 29, par. 4 del Regolamento 1260/99 (Calcolo delle entrate nette), stabilisce nuove norme nella determinazione della partecipazione dei Fondi strutturali negli investimenti infrastrutturali. In particolare, tali norme sono rivolte a porre un tetto, un limite massimo, alla partecipazione dei Fondi comunitari per gli interventi per i quali è ragionevole prevedere un cospicuo rientro finanziario. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione), nel recepire le indicazioni comunitarie, parla di autofinanziamento normalmente atteso. Tale suggerimento non appare facilmente applicabile, ma l’individuazione di categorie di progetti e di investimenti consentirebbe, però, una notevole semplificazione nell’applicazione delle indicazioni comunitarie. Al fine di individuare il livello di autofinanziamento normalmente atteso nel lavoro si è proceduto: 1. all’analisi di quanto emerso dall’applicazione caso per caso, riguardo alla redditività per singolo progetto; 2. alla lettura di quanto previsto dalla normativa tariffaria sui servizi pubblici locali in relazione all’autofinanziamento degli investimenti; 3. alla verifica dello stato di avanzamento della riforma e della reale applicazione della normativa tariffaria come emerge dai dati disponibili nelle statistiche ufficiali (Certificati di conto consuntivo e Archivi Cispel). L’insieme di queste informazioni ha reso possibile l’individuazione di una serie di Misure per le quali escludere l’ipotesi di una redditività significativa. Al contrario tale ipotesi non è da escludersi per altre misure, per le quali viene suggerito di procedere al calcolo caso per caso. A questo fine l’Istituto ha reso disponibile un software di calcolo d facile utilizzo oggi ampiamente applicato.

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Autore: Patrizia Lattarulo (coordinamento) e Rossano Saracino con la collaborazione di Gianluca Carri e Francesca Regina